Rispetto alla sentenza che non ha confermato l’ergastolo per Alfredo Cospito, e ha ridotto sia pur di pochi anni la condanna per Anna Beniamino, qual’è la tua valutazione?
Nella situazione che si è venuta a determinare, la sentenza dell’udienza in corte di Assise di appello è quasi la migliore soluzione possibile, perché dopo la riqualificazione del reato relativo alla caserma di Fossano come strage politica, e data la pena per quel reato, sostanzialmente siamo alla pena minima, o molto vicini alla pena minima. Oltre alla pena base per quel reato c’è, infatti, la continuazione con quella per il reato di associazione terroristica e per il reato di istigazione.
Quindi possiamo essere soddisfatti per questo segmento di battaglia giudiziaria. Dopo l’udienza ho sentito Anna Beniamino al telefono e mi ha detto: “certo, mi viene difficile essere soddisfatta perché ho preso 17 anni e 9 mesi, ma questa è la cosa…”; e purtroppo in questo momento è cosi.
Purtroppo ci portiamo dietro il macigno della Cassazione di luglio che ha riqualificato il reato come strage politica.
Che cosa succede adesso? La sentenza verrà depositata entro il 24 di settembre. Ovviamente dovremo valutare se ritornare davanti alla Corte di Cassazione; sicuramente abbiamo degli argomenti relativi alle questioni di legittimità costituzionale che abbiamo posto. Una riguardava la possibilità per Alfredo di porre in bilanciamento le circostanze attenuanti, e con la sentenza della Corte Costituzionale è stato possibile arrivare invece a 23 anni.
Ci sono altre questioni che abbiamo proposto e che sono state respinte in questa fase, che, per semplificare, riguardano: la prima il fatto che possa esistere nel nostro codice un reato che preveda come unica pena l’ergastolo. E’ vero che possono essere applicate delle circostanze attenuanti – e infatti in questo caso è stato possibile arrivare a una condanna a 23 anni per Cospito e a 17 anni per Anna Beniamino – ma comunque la pena che c’è nella legge è l’ergastolo, quindi in realtà il giudice è legato al fatto che come pena di partenza deve applicare l’ergastolo. E questo pone un problema di compatibilità con i principi costituzionali.
La seconda questione che abbiamo posto è la possibilità di una riqualificazione in peggio del reato, per la prima e ultima volta in Cassazione. E’ una questione un po’ complessa. In primo grado il fatto di Fossano non era stato considerato “strage politica”, e questo anche in secondo grado; la Procura generale ha continuato a fare ricorso, ad impugnare sul punto chiedendo di considerarla strage politica; quindi la Corte di Cassazione l’ha qualificata “strage politica”. Che l’abbia potuto fare la Corte di Cassazione, anche sulla base di argomenti parzialmente nuovi e che questa sia la prima e unica decisione che l’ha definito in questo modo, secondo noi ci priva della possibilita’ di chiedere un giudizio di merito.
Sulla questione della legittimita’ costituzionale ci potrebbe essere, dunque, un nuovo ricorso per Cassazione.
Sono inoltre gia’ pendenti due ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ci sono poi delle eventuali altre azioni giudiziarie che dovremo ancora capire se e quando e come percorrere.
La mia valutazione su tutta questa vicenda. Intanto è significativo che tutti i giudici di merito, la Corte d’Assise di Torino e le varie corti d’Assisi di appello, quindi i giudici di merito sono comunque, pur nella gravita’ delle decisioni anche come pena, in qualche modo andate in senso divergente dalla Cassazione. La Cassazione ha infine detto che quei fatti andavano puniti come strage politica, pericolosa per la sicurezza dello Stato; la Cassazione, che è la più distante dai fatti e dalla conoscenza dei fatti.
Resta l’amarezza che una vicenda di quel tipo sia stata qualificata come “strage politica”. Facendo un inciso: tra gli argomenti che sono stati anchee ripresi come principali dalla Procura generale, per arrivare ad affermare che quella era una strage che attentava alla sicurezza dello Stato, c’è una questione particolarmente significativa: l’attentato alla caserma di Fossano si pone all’interno di una campagna anche contro i CIE/CPR. E il Procuratore generale ha ripetuto che i Cpr sono un elemento fondamentale della politica statale per contrastare l’immigrazione irregolare. Poi, ha detto il procuratore generale, ci sono tutti i problemi di questo mondo; egli stesso ha detto che all’epoca nessuno pensava che i Cpr sarebbero poi diventati quelli che noi conosciamo. Ma contrastare la politica della detenzione amministrativa metterebbe in pericolo la sicurezza dello Stato. E questo potrebbe essere argomento di approfondimento.
Guardando, infine, al procedimento penale nel suo complesso devo osservare che siamo all’esito di un procedimento assolutamente indiziario, con prove inconsistenti o di scarsissimo pregio, e con prove scientifiche grafologiche che dimostrerebbero che Alfredo e Anna sono responsabili anche della campagna di attentati nella quale si inserirebbe anche quello di Fossano, ma è tutto censurabile e in realtà privi di certezza scientifica.
Questo è anche il motivo per cui è difficile essere contenti per come è finito questo processo.
Ripeto, però, che nelle condizioni date, dovendo discutere di una condanna per strage politica,la pena che alla fine è stata determinata è sicuramente il punto di caduta minore possibile.
Per la Procura questa è una sentenza definitiva o c’è il rischio che potrebbe essere rivista, modificata in peggio?
Non è una sentenza definitiva, siamo in corte d’appello. Anche qui la Procura generale ha continuato a sostenere che non fossero riconosciute le attenuanti (e soprattutto l’attenuente del fatto di lieve entità, e potrebbe fare ricorso in Cassazione.
Questa sentenza non modifica la detenzione di Alfredo nel regime di 41bis?
Il 41bis è del tutto indipendente dall’ergastolo. Da molte parti si è detto: ha l’ergastolo e quindi il 41bis, ma non è cosi’. Il 41bis è legato alla ritenuta possibilita’ che il soggetto mantenga dei contatti con l’esterno. Certamente una decisione di questo genere, ridimensionando il fatto più grave ridimensiona anche quella che può essere la pericolosita’ di Alfredo, ridimensiona la gravita’ di tutta la vicenda.
Contro il regime del 41bis è pendente un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo; comunque il 41bis è un trattamento penitenziario che deve essere sottoposto a periodica revisione.
Quanto su questa sentenza, che chiaramente considerarla “vittoria” ce ne vuole, perchè 23 anni sono tanti e rispetto a quello per cui vengono accusati sia Alfredo che Anna è comunque una condanna esagerata, ha inciso la campagna nazionale e in parte internazionale contro questa detenzione, in appoggio allo sciopero della fame di Alfredo, contro il regime del 41bis, ecc.?
Tendenzialmente anche la Giustizia è permeabile; quando su una questione c’è una sensibilita’ nella societa’, una forte pressione, anche la giustizia può essere indotta a guardare con attenzione al caso, ad affrontarlo con particolare sensibilità; non dico che nel caso di Alfredo e Anna sia acccaduto, ma in generale qualcosa che accade.
Credo, poi, che nel caso specifico possa aver avuto un suo peso la pervicacia repressiva dell’apparato istituzionale (procura, sorveglianza e ministero), perchè in qualche modo ci ha “aiutato” nel dimostrare che questo processo non è stato costruito, quantomeno dalla Procura generale, come un processo normale ma come un processo esemplare. L’ergastolo era legato non solo e forse non tanto all’attentato di Fossano, ma era legato a quello che poi ha scritto Alfredo; è caduto il velo, dimostrando che la reale intenzione era di fare un processo alle persone e non ai fatti. E questo in qualche modo credo sia stato colto.