Alla vigilia dell’8 marzo, la risposta repressiva dello Stato allo sciopero delle donne

APPELLO DELLE LAVORATRICI SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE

Proprio in questi giorni, in cui stiamo organizzando a livello nazionale lo sciopero delle donne per l’8 marzo – che quest’anno si tiene il 9/3 – è giunta alle lavoratrici Slai cobas per il sindacato di classe, che ogni anno proclama lo sciopero delle donne, assumendosi la responsabilità legale della copertura sindacale di tutte le lavoratrici, la notifica di una pesante sanzione (2.514 euro della Commissione Garanzia scioperi + 700 euro dal Tribunale), per lo sciopero delle donne indetto nel 2020.
In quella occasione, era periodo di Covid, la CGS pose un divieto generale allo sciopero, che non aveva alcuna incidenza sulla tutela della salute delle lavoratrici per il Covid – per lo Stato durante il covid le lavoratrici potevano andare a lavorare, pure fianco e fianco, mentre non potevano scioperare.
Un divieto della CGS che fu contestato da vari giuristi.
Noi ci opponemmo subito a questa violazione costituzionale del diritto di sciopero. Per non decidere da sole, facemmo una inchiesta ampia, nazionale verso le lavoratrici per chiedere se dovevamo rinunciare allo sciopero delle donne (senza peraltro manifestazioni) o mantenerlo. La risposta in grande maggioranza fu di mantenerlo. E lo Slai cobas, nel rispetto di questa decisione, lo confermò. Purtroppo tutti gli altri sindacati di base che avevano anche proclamato lo sciopero, lo revocarono, lasciando noi da soli.
Le lavoratrici Slai cobas sc hanno chiaramente fatto ricorso alla sanzione, ma è stato rigettato.
E ora dobbiamo pagare allo Stato, per il tramite dell’Ispettorato del lavoro, 3.200 euro. Per noi che siamo “piccoli” una cifra enorme, che può mettere in discussione la nostra attività, proprio ora che vogliamo organizzare le giornate e lo sciopero con presidi, iniziative pubbliche per l’8 e il 9 marzo.
Crediamo che tutte e tutti comprendano la gravità politica di questa sanzione, che è un attacco non solo allo Slai cobas sc, ma al diritto di sciopero, e in particolare alle donne, alle lavoratrici che subiscono tutto. A questo attacco repressivo ci dobbiamo opporre, prima di tutto partecipando e rendendo forti le giornate del 8 e 9 marzo prossimi.
Facciamo nello stesso tempo un grosso appello alle lavoratrici, alle compagne di Nudm e del movimento femminista in genere, ai sindacati di base, alle avvocate e avvocati ad aiutarci, a pagare la sanzione.
Chiediamo a tutte/tutti un contributo economico, anche piccolo, che ci permetta di non farci frenare nel nostro lavoro.
Chiunque vuole e può, mandi il contributo a c/c bancario UNICREDIT BANCA ROMA agenzia Taranto via Marche, 52 intestato a SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, avente le seguenti coordinate bancarie: IT 49 W – ABI 02008 – CAB 15807 n. conto 000011056357. – con la motivazione: contributo per sanzione sciopero della CGS.
Nei prossimi giorni pubblicheremo le prese di posizioni dei giuristi, avvocati contro quel divieto della CGS.
UN FORTE GRAZIE A TUTTE E TUTTI!
 
Dal ricorso fatto nel 2020 alla CGS – stralci

1) E’ la prima volta nella storia della Repubblica che viene bloccato uno sciopero a livello nazionale.

2) L’iniziativa del Garante va oltre le competenze di codesta CGS che riguardano, come dalla Legge 146/90 e successive modificazioni, il rispetto delle norme di autoregolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, non certo il divieto di sciopero in ogni attività e in ogni settore lavorativo non previsti nell’elenco dei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia si chiama così perché ad essa spetta garantire il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantitialla cui tutela i servizi pubblici sono funzionali. “Contemperare”, quindi, e non “vietare”, dal momento che qualsiasi regolazione dello sciopero dovrebbe tener conto della sua dimensione di diritto costituzionale, cioè di valore costitutivo dell’ordine democratico.
La scrivente O.S nella proclamazione e nell’attuazione dello sciopero ha rispettato la legge 146/90, preservando i servizi pubblici essenziali.

3) Vietando tutti gli scioperi, la CGS ha violato sia lo Statuto dei Lavoratori che la norma costituzionale che tutela il diritto di sciopero, art.40 Cost., così subordinando (non “contemperando”) il diritto di sciopero agli altri diritti. Atteso che tale diritto (sia pur regolamentato nei servizi pubblici essenziali) è parte delle libertà fondamentali delle persone.

4) Codesta CGS motiva il divieto di sciopero in tutti i settori lavorativi (mettendo insieme “essenziali” e non “essenziali”  – e anche questo, a conoscenza della scrivente e di giuristi, avviene per la prima volta) richiamando un regolamento contenuto nelle discipline dei vari settori lavorativi che recita che gli scioperi vanno sospesi in caso di “avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale“. Ma la clausola in questione è però fondamentalmente invocabile solo quando uno sciopero è in grado, in qualsiasi modo, di influire sulla situazione emergenziale, e non per sospenderne l’esercizio prescindendo da qualsiasi valutazione nel merito dei suoi effetti concreti.
D’altra parte nei settori che non fanno parte dei servizi pubblici essenziali, e come poi è stato stabilito dai Dpcm e dal protocolli Governo/OOSS, gli interessi delle persone, nel caso concreto della salute) andavano più tutelati nel non lavorare e stare a casa (come in effetti hanno fatto le lavoratrici in sciopero il 9 marzo – dato che non si sono tenute manifestazioni) che nel lavorare. 

Ed è paradossale che in tante realtà lavorative le lavoratrici potevano lavorare, con tutti i rischi di mancata distanze, mancate protezioni individuali, e invece non potevano scioperare!

La CGS pone un arbitrario rapporto tra l’emergenza coronavirus, i suoi rischi e il divieto di astenersi dal lavoro, ma a parte i servizi essenziali (in primis in questo caso la sanità) in cui si è assolutamente rispettata la legge 146/90, tutti gli altri scioperi non incidono sull’attività di “prevenzione e contenimento della diffusione del virus”.

Se si considera, come la stessa Costituzione prevede, che l’arma dello sciopero costituisce uno strumento di difesa dei lavoratori, in questo caso lo sciopero aveva una doppia valenza, sia rispetto alla condizione generale delle donne, delle lavoratrici, sia rispetto alla condizione particolare in cui agli inizi di marzo sui posti di lavoro non erano state adottate neanche quelle minime misure di tutela della salute, e le lavoratrici e i lavoratori hanno scioperato anche per rivendicarle.

Questo sciopero, pertanto, è stato pienamente legittimo e non ha assolutamente violato le disposizioni della Legge 146/90 e successive modifiche

SLAI COBAS per il sindacato di classe

15.4.20

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Antisemitismo o censura? Il Senato vota la legge che protegge Israele dalle critiche

Il ddl in votazione al Senato adotta la definizione IHRA e equipara l’antisemitismo alla critica politica verso Israele. Una norma per trasformare la solidarietà con la Palestina in sospetto ideologico

Oggi il Senato è chiamato a votare il disegno di legge sull’antisemitismo. Presentato come uno strumento necessario per contrastare l’odio antiebraico, il provvedimento rischia però di produrre un effetto molto diverso: trasformare la critica politica allo Stato di Israele in una forma sospetta di antisemitismo e restringere gli spazi di espressione di chi denuncia la guerra e le violazioni dei diritti umani in Palestina.

Il cuore della legge è l’adozione della controversa definizione operativa di antisemitismo proposta dall’IHRA, l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Una definizione che negli ultimi anni è stata contestata da giuristi, organizzazioni per i diritti umani e da numerose realtà ebraiche progressiste, perché include tra i possibili esempi di antisemitismo anche alcune forme di critica allo Stato di Israele e al sionismo.

Il rischio, denunciato da molte organizzazioni – tra cui la israeliana B’Tselem e il network statunitense Jewish Voice for Peace – è che la distinzione tra antisemitismo e antisionismo venga deliberatamente confusa. In questo modo l’odio razziale contro gli ebrei, che va combattuto senza ambiguità, finisce per essere accostato alla critica politica verso uno Stato e le sue politiche.

È una torsione pericolosa, soprattutto nel contesto attuale. Da mesi le piazze di tutto il mondo – e anche in Italia – sono attraversate da mobilitazioni contro l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza e contro il numero impressionante di vittime civili palestinesi. La solidarietà con la Palestina è diventata un terreno centrale di mobilitazione sociale, con scioperi, manifestazioni e campagne di boicottaggio.

È proprio questo il punto. Per molti osservatori il disegno di legge non nasce tanto dall’esigenza di rafforzare gli strumenti contro l’antisemitismo – già presenti nell’ordinamento italiano – quanto dalla volontà di costruire un argine politico e culturale alle proteste contro Israele.

Nel nostro ordinamento l’antisemitismo, come ogni forma di discriminazione razziale o religiosa, è già perseguito penalmente dall’articolo 604 bis del codice penale, la cosiddetta Legge Mancino. Gli strumenti giuridici esistono. La domanda, dunque, è un’altra: perché introdurre una nuova norma che adotta una definizione così controversa?

La risposta sembra stare nel contesto politico internazionale. L’offensiva israeliana su Gaza ha generato una crescente pressione dell’opinione pubblica globale e ha incrinato la narrativa occidentale di un sostegno incondizionato allo Stato israeliano. In questo scenario, la linea di molti governi occidentali è stata quella di spostare il terreno del dibattito: non più discutere delle responsabilità politiche e militari di Israele, ma concentrare l’attenzione sulla legittimità delle critiche.

La definizione IHRA funziona esattamente in questo modo. Costruisce un campo semantico ambiguo in cui quella critica può essere facilmente interpretata come antisemitismo. È una formula elastica che consente di trasformare il dissenso in sospetto.

Non a caso, nel rapporto sull’antisemitismo presentato ieri dal Centro di documentazione ebraica – basato proprio su quella definizione – tra i 963 episodi registrati nel 2025 vengono inseriti anche post e commenti collegati alle mobilitazioni per la Palestina. In altre parole, la solidarietà con un popolo sotto occupazione militare viene già oggi letta attraverso la lente dell’antisemitismo.

È un passaggio che segnala un cambio di paradigma. Il problema non è più soltanto combattere l’odio razziale ma ridefinire i confini del discorso pubblico su Israele.

Non sorprende, quindi, che il disegno di legge abbia diviso anche le opposizioni. All’interno del Partito Democratico si è aperto un confronto duro. Alcuni senatori riformisti sostengono l’adozione della definizione IHRA come riferimento internazionale. Altri, come Susanna Camusso, hanno espresso una netta contrarietà, sottolineando il rischio di isolare il tema e di trasformarlo in uno strumento politico.

Nel tentativo di evitare una spaccatura, i senatori dem hanno proposto una mediazione: eliminare gli indicatori interpretativi più controversi della definizione IHRA. Una soluzione che consentirebbe al partito di votare sì alla legge senza esporsi all’accusa di voler indebolire la lotta contro l’antisemitismo.

Ma per molti osservatori si tratta di un compromesso fragile. Perché il problema non è solo tecnico. È politico.

L’adozione della definizione IHRA rappresenta infatti un passaggio simbolico: sancisce una narrazione ufficiale che tende a legittimare il sionismo come posizione intoccabile e a delegittimare il suo rifiuto come forma di odio.

In questa prospettiva, pratiche di protesta come il boicottaggio accademico o economico contro Israele – strumenti storicamente utilizzati anche contro l’apartheid sudafricano – potrebbero essere facilmente dipinte come manifestazioni di antisemitismo.

È esattamente questo che temono molti insegnanti, lavoratori della scuola e attivisti che negli ultimi mesi hanno portato nelle classi e nelle piazze il dibattito sul conflitto israelo-palestinese. Se la critica a Israele viene assimilata all’odio antiebraico, chi prova a ricostruire la storia coloniale della Palestina o a denunciare le responsabilità dell’occupazione rischia di trovarsi sotto accusa.

Il risultato è un paradosso democratico. Una legge nata per difendere una minoranza perseguitata rischia di trasformarsi in uno strumento di censura del dibattito politico.

Combattere l’antisemitismo è una responsabilità storica e morale. Ma proprio per questo la sua lotta non può essere piegata a logiche geopolitiche o utilizzata per silenziare le critiche verso uno Stato.

Confondere antisemitismo e antisionismo non protegge gli ebrei dall’odio. Al contrario, rischia di banalizzare l’antisemitismo reale e di svuotare il significato stesso di quella parola.

E soprattutto rischia di produrre un altro effetto: trasformare la solidarietà con il popolo palestinese in un terreno sempre più sorvegliato.

Il voto di oggi dirà se il Parlamento italiano vuole davvero rafforzare la lotta contro il razzismo o se preferisce costruire una nuova zona grigia in cui il dissenso politico diventa sospetto. Perché dietro la retorica dell’emergenza antisemitismo si intravede un obiettivo più ampio: disciplinare il linguaggio pubblico e mettere sotto pressione chi denuncia le responsabilità di Israele nella tragedia palestinese.

Nasce la Rete di Resistenza Legale contro vecchi e nuovi dispositivi della repressione

La questione penale e la sua valenza simbolica hanno assunto da tempo un ruolo centrale nell’ordinamento ed in generale nel discorso pubblico dove il diritto penale è progressivamente diventato lo strumento ordinario di governo dei conflitti sociali.

La tendenza a legiferare, non in chiave generale ed astratta, ma sulla base di contingenze e presunte emergenze, si traduce oggi in un flusso di incessante e sempre più ravvicinata produzione di provvedimenti legislativi di natura penale, su tutti i decreti sicurezza che attraverso uno sproporzionato e ingiustificato rigore punitivo moltiplicano le fattispecie di reato e aumentano le sanzioni creando un sistema penale altamente diseguale e lesivo dei diritti fondamentali dei cittadini.

La consapevolezza della fase regressiva che stanno subendo i diritti fondamentali, in particolare il diritto a dissenso, ha spinto da circa un anno e mezzo una serie di avvocate e avvocati a coordinarsi e a ragionare collettivamente su come opporsi all’attuale torsione autoritaria in ambito giudiziario, soprattutto in riferimento ai processi legati alla conflittualità e alla protesta sociale.

A partire dallo scambio di informazioni e punti di vista sulle rispettive situazioni territoriali, si sono tenuti incontri e sono stati predisposti degli strumenti, tra cui una piattaforma informatica per la condivisione di materiale di studio, finalizzando il confronto collettivo alla prospettiva concreta di avviare iniziative comuni, prima tra tutte, quella delle questioni di costituzionalità sulle norme dei decreti sicurezza.

La “Rete di Resistenza Legale” comprende ad oggi quasi un centinaio di avvocate e avvocati e ha deciso di promuovere una prima occasione di confronto nazionale a Torino, il prossimo 14 marzo, con un convegno dal titolo “Vecchi e nuovi dispositivi della repressione penale: l’uso dei reati associativi contro i movimenti sociali”.

L’incontro, che si terrà dalle 14 alle 19 presso la sede dell’associazione Volere la luna, in via Trivero n. 16, vuole porre a confronto alcuni casi processuali paradigmatici che hanno visto indagati centinaia di attiviste e attivisti: le associazioni, asseritamente a delinquere, finalizzate ad occupazioni di case nel quartiere Giambellino a Milano, quelle in Giudecca a Venezia, quelle romane, ma anche i sindacati di base scambiati per un sodalizio criminoso, i comitati dei disoccupati a Napoli, il reato associativo usato a piene mani contro i circuiti anarchici, fino all’emblematico caso del centro sociale Askatasuna a Torino.

All’incontro parteciperanno, oltre ad alcuni docenti universitari, le avvocate e gli avvocati della rete che hanno seguito i processi e le attiviste e gli attivisti imputati.

Da Contropiano

Respinta la liberazione anticipata per Gigi, perché solidale con la Palestina e i prigionieri palestinesi in Italia

Gigi, compagno anarchico agli arresti domiciliari per aver difeso un corteo no snam dalla violenza poliziesca, si è visto negare la liberazione anticipata perché solidale con la Palestina e i prigionieri politici palestinesi.

Il magistrato di sorveglianza ha motivato questa decisione per la “condotta pessima del detenuto”.
Tale pessima condotta, si legge nelle motivazioni, fa riferimento al fatto che Gigi, che comunque non ha neanche il divieto di comunicazioni, sia intervenuto telefonicamente ad un corteo per la Palestina e avrebbe pubblicamente, con le parole, sostenuto altri compagni detenuti. Lo stesso avrebbe fatto un’altra volta, coi social.
Tre le segnalazioni per la “condotta pessima”, si annovera anche una segnalazione dei carabinieri per cui, sulla pagina Instagram della sua apicoltura, sarebbe comparsa una sua foto con la scritta “torniamo”.
Le dichiarazioni del suo avvocato da un articolo de Il Centro:

Il tribunale di Sorveglianza di Pescara ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata presentata per Gianluigi Di Bonaventura, l’anarchico che da luglio dell’anno scorso è agli arresti domiciliari per scontare una condanna a 10 mesi per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale commesso il 21aprile 2018 a Sulmona durante una manifestazione contro la realizzazione del gasdotto Snam. La richiesta era stata presentata dal suo avvocato Filippo Torretta per il periodo compreso tra luglio 2025 e gennaio di quest’anno sulla base del fatto che, così come evidenziato nel reclamo, «durante la detenzione domiciliare nessuna delle prescrizioni è stata violata, come confermato anche dalla relazione dell’Uepe, (ufficio di esecuzione penale esterna ndr) altamente positiva in merito al comportamento osservato. Di Bonaventura non ha divieti di incontro o di comunicazioni per cui è libero di comunicare tramite social o financo megafono». Perché è questo il motivo del rigetto. Secondo i giudici, infatti, così si legge nell’ordinanza «durante la detenzione domiciliare ha tenuto una pessima ‘condotta in considerazione del fatto che in data 7-09-2025 durante un corteo in sostegno della Palestina ha utilizzato un megafono per diffondere messaggi di sostegno a detenuti per terrorismo, ha utilizzato i social per il medesimo e ha acceso fuochi d’artificio presso la sua abitazione, il 13-09-2025 ha postato una sua foto con la scritta “Torneremo”». Così commenta l’avvocato Torretta: «La decisione della Sorveglianza riflette il pericolosissimo restringimento degli spazi di democrazia in corso in Italia. Negare la liberazione anticipata non perché Di Bonaventura non abbia rispettato le regole (l’ottimo comportamento è stato certificato dagli assistenti sociali) ma perché ha espresso solidarietà alla Palestina e ai tre ragazzi palestinesi processati a L’Aquila per aver progettato atto di resistenza armata contro l’invasore israeliano in Palestina (due tra l’altro assolti) sembra voler stabilire un nuovo principio: non basta rispettare le regole, devi anche pensare come decidiamo noi. Un precedente pericoloso, molto pericoloso».