UNO STATO CHE SI FA REGIME sorveglianza e polizia, queste le nuove direttive.

Una analisi/commento dell’Avvocata Antonietta Ricci -soccorso rosso proletario /slai cobas per il sindacato di classe Taranto


Una analisi/commento dell’Avvocata Antonietta Ricci
 

Il Consiglio dei Ministri in data 5 febbraio 2026, ha approvato:

– un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale;

– un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.

È bene ricordare che si tratta solo dell’ultimo di una serie impressionante di «Decreti sicurezza» proposti e adottati dal governo Meloni. La filosofia securitaria e autoritaria che regge il governo Meloni si è palesata sin da subito con il primo decreto della neonata maggioranza, quello «anti-rave party» (DL 162/2022, convertito in l. 199/2022), contro l’organizzazione definita illegale di raduni musicali organizzati da gruppi di giovani. Quindi il Decreto Cutro (DL 20/2023, convertito in l. 50/2023), dopo il tragico naufragio, con la morte di almeno 180 persone migranti, per inasprire le pene contro gli scafisti, contrastare l’immigrazione irregolare, regolare i flussi migratori. Poi ecco il Decreto Caivano (DL 123/2023, convertito in l. 159/2023), in seguito all’odioso stupro di due giovanissime adolescenti ad opera di alcuni minorenni, adottato per contrastare la criminalità giovanile. Per giungere al DL 48/2025 (convertito in l. 80/2025), il principale decreto in tema di sicurezza, che ha introdotto una dozzina di nuovi reati, inasprendone altri, in tema di sicurezza, carceri e istituti detentivi, punendo anche la resistenza passiva.

Fino ad arrivare all’attuale decreto sicurezza con un’impronta fortemente repressiva, un attentato ai diritti costituzionali in cui dai 33 articoli di cui è composto ciò che emerge è che il dissenso viene trattato come un problema da neutralizzare. Sulle manifestazioni il salto di qualità illiberale è evidente, alza le sanzioni ed allarga la punibilità fino ad arrivare a colpire chi le organizza. Non si puniscono solo le condotte violente, si costruisce un clima di rischio intorno alla mera partecipazione e si prendono di mira giovani, manifestanti, migranti e attivisti.

I punti più critici sono concentrati nell’art. 7 (Disposizioni a tutela dell’ordine e della sicurezzapubblica) che introduce il cd. “fermo preventivo“, prevedendo la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo

pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici – e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia – persone per le quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Questo è un punto che ricorda e riporta palesemente al fascismo, se leggiamo gli atti del tempo quando il duce arrivava in una città c’erano i rastrellamenti preventivi degli antifascisti, degli oppositori che venivano trattenuti in questura fino a che la visita non finiva. Su questo punto pare si sia faticato per trovare una formulazione accolta anche dalla Presidenza della Repubblica ma la soluzione individuata è quantomeno chimerica. Al fine di rendere passabile questa norma si è previsto che dell’accompagnamento e dell’ora in cui è stato compiuto se ne dà immediata comunicazione al Pubblico Ministero il quale se riconosce che non ne ricorrono i presupposti, ordina il rilascio della persona fermata. Nella realtà, per quanto si possa ritenere che il pubblico ministero che riceve la comunicazione sia particolarmente solerte, si faccia mandare tutte le carte e la documentazione sulla quale si basa il provvedimento di trattenimento, lo valuti e lo ritenga non giustificato ci vorranno sicuramente alcune ore e nel frattempo il provvedimento di trattenimento avrà ottenuto l’effetto desiderato. 

Un’altra misura particolarmente grave (art. 10, Disposizioni di partecipazione a riunione o ad assembramenti in luogo pubblico), altrettanto lesiva del diritto costituzionale di manifestare è quella che introduce per una serie di reati, anche non particolarmente gravi, la possibilità per il giudice di applicare la sanzione accessoria del divieto di partecipare a pubbliche riunioni, di prendere parte a pubblici assembramenti. Sempre lo stesso articolo riconosce al questore, quando ricorrono specifiche ragioni di pericolosità, l’obbligo di comparire più volte presso la questura nel corso della giornata in cui si svolgono manifestazioni pubbliche che gli sono precluse.

Scandaloso è anche l’art. 9 ( Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni) riguarda i promotori di una riunione in luogo pubblico finora sottoposti alla normativa ex art. 18 TUPS. Ebbene, il mancato preavviso al questore della convocazione è stato depenalizzato diventando un illecito amministrativo di talchè sottratto alla competenza dell’autorità giudiziaria penale che finora condannava soltanto il promotore nel caso si riuscisse ad individuarlo. Ora trasformare questo reato in un illecito amministrativo che prevede una sanzione da 1000 a 10.000 euro cambia completamente la procedura nel senso che a quel punto la segnalazione da parte della polizia di coloro che secondo loro siano i promotori di questa manifestazione, automaticamente comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa. Dopodichè, per contestare questa sanzione, per competenza processuale ci si dovrà rivolgere ad un giudice di pace previa iscrizione a ruolo del procedimento, nei confronti di un organo che generalmente è molto meno garantista rispetto al tribunale penale ed abbastanza restio a contrastare le prese di posizione della polizia giudiziaria e dell’amministrazione. Quindi è una depenalizzazione che in realtà andrà a colpire in modo estremamente significativo il diritto a manifestare. Sempre questo articolo del decreto aumenta notevolmente le sanzioni amministrative fino a quattro volte nei confronti di chi pur essendo stato autorizzato a manifestare non rispetti il percorso concordato con la questura, non sciolga la manifestazione quando ordinata dalla polizia o durante la manifestazione compia o “emetta grida sediziose” un termine ambiguo che può essere riferito, ad esempio, all’esposizione di bandiere o emblemi che sono simboli di sovversione sociale o di vilipendio verso lo Stato, il Governo, e le autorità.

 

L’altra novità contenuta nel decreto-legge (art. 12) e di cui se ne è parlato tanto riguarda il tema di “annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione“ ovvero il cosiddetto scudo penale. Per superare la palese violazione costituzionale dell’art. 3, la formulazione dell’articolo ha portato a far sì che questo scudo penale sia esteso a tutti i cittadini. Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia – si legge – il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia (art. 13) – del nome della persona cui è attribuito il fatto, disciplinando l’attività di indagine. Sono assicurate le garanzie difensive oggi conseguenti all’iscrizione nel predetto registro (art. 12). Si coglie immediatamente l’abnormità di questa norma che per la genericità e la vaghezza con la quale è stata formulata, vìola il principio di tassatività della legge penale attribuendo conseguentemente un potere interpretativo molto ampio per chi lo applica. È facile prevedere che, nella prassi, l’applicazione di tale norma riguarderà prevalentemente, se non esclusivamente (visto che non tutti i cittadini possiedono armi che portano con sé quotidianamente), gli appartenenti alle forze dell’ordine. In tutte quelle situazioni in cui si profili, anche solo in astratto, la possibilità di un legittimo uso delle armi o dell’adempimento di un dovere — circostanza che, di fatto, caratterizza in modo permanente l’operato delle forze di polizia — gli agenti non verrebbero iscritti immediatamente nel registro degli indagati. Essi verrebbero invece annotati in un apposito registro, a seguito del quale si procederebbe a una valutazione preliminare del loro operato, con la conseguente rapida definizione del procedimento e la possibile estinzione di ogni profilo penale a loro carico, senza che siano svolti particolari approfondimenti o accertamenti istruttori.

Il nuovo decreto interviene anche in materia di immigrazione; tuttavia, gli aspetti più rilevanti seguiranno l’iter ordinario del disegno di legge, con tempi di approvazione più lunghi. Ciò nondimeno, già all’interno di questo decreto-legge vengono introdotte alcune disposizioni significative in tema di controllo delle frontiere, espulsioni e rimpatri, orientate a favorire i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale e a creare le condizioni per l’esternalizzazione dei trattenimenti — il cosiddetto “modello Albania”. Viene inoltre prevista l’abolizione del patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti relativi alle espulsioni dei cittadini migranti. Attualmente, infatti, il migrante che propone ricorso avverso un provvedimento di espulsione o di trattenimento in un CPR ha automaticamente diritto al gratuito patrocinio: una norma di civiltà e di garanzia effettiva del diritto di difesa per soggetti che, nella maggior parte dei casi, non dispongono di alcun mezzo per tutelarsi adeguatamente. La sua soppressione rappresenta un ulteriore e grave elemento di preoccupazione rispetto alla deriva che sta assumendo questo intervento normativo.

L’analisi complessiva del nuovo decreto sicurezza delinea un regime autoritario di polizia in cui chi disturba il potere viene messo a tacere con qualsiasi mezzo. È la partecipazione, consapevole, determinata, conflittuale e pacifica che si vuole colpire perchè mette in crisi la narrazione univoca e dominante del potere. Fanno paura le persone in piazza, vogliono una massa silente e obbediente per occultare la violenza della diseguaglianza sociale e dello svuotamento della democrazia.