MATERIALI DI INTELLIGENCE MILITARE NON POSSONO FONDARE PROCEDIMENTI PENALI
L’AULA DI GIUSTIZIA NON È UN CAMPO DI BATTAGLIA
COMUNICATO STAMPA 12.1.2026
La udienza al Tribunale del riesame per la scarcerazione si terrà al Tribunale di Genova venerdì 16.1 dalle 9. L’esito potrebbe anche essere comunicato in serata.
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I sottoscritti difensori dei coinvolti nel procedimento per asserito finanziamento del terrorismo in corso a Genova ritengono doveroso intervenire pubblicamente per denunciare una grave torsione dei principi dello Stato di diritto, della cooperazione penale internazionale e delle garanzie fondamentali del processo penale, a partire dalla presunzione di innocenza, ancora una volta apertamente violata.
L’iniziativa giudiziaria in atto sul presunto finanziamento del terrorismo non riguarda condotte penalmente accertate, bensì la trasmissione e circolazione di informazioni acquisite in uno scenario di guerra, provenienti da un contesto di conflitto armato in corso e prodotte da apparati di sicurezza stranieri.
Va chiarito con assoluta nettezza: non si tratta di prove giudiziarie, ma di materiale di intelligence. Informazioni non validate, non sottoposte a controllo giurisdizionale, prive di contraddittorio e delle garanzie minime di attendibilità richieste in uno Stato di diritto.
È un dato incontestabile che lo Stato di Israele rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle regole della giustizia penale internazionale, sottraendosi persino alla giurisdizione della Corte penale internazionale anche a fronte di gravissime e documentate ipotesi di crimini internazionali. È dunque giuridicamente e politicamente inaccettabile che lo stesso Stato pretenda, al tempo stesso, di strumentalizzare i meccanismi di cooperazione penale internazionale per esportare all’estero ipotesi investigative unilaterali, non verificate e funzionali a un conflitto armato in corso.
Nessun giudice israeliano ha mai convalidato le ipotesi investigative oggi richiamate. Esse restano integralmente appannaggio dei servizi di sicurezza, che operano sotto il diretto controllo dell’esecutivo e all’interno di una logica dichiaratamente bellica. Importare tali materiali nel processo penale significa abbattere la distinzione, essenziale in una democrazia, tra guerra e giustizia.
A ciò si aggiunge un dato che non può essere ignorato: procedimenti del tutto analoghi, avviati in passato in diversi tribunali italiani sulla base di presupposti investigativi sovrapponibili, sono già stati archiviati dopo approfondite indagini dalla magistratura italiana, evidenziando l’assenza di elementi penalmente rilevanti e l’inidoneità del materiale informativo trasmesso a sostenere un’accusa in sede giudiziaria.
Riproporre oggi le stesse ipotesi significa perseverare in una logica investigativa che ignora deliberatamente i precedenti giudiziari e svuota di senso il principio di legalità.
È particolarmente grave, inoltre, che la presunzione di innocenza venga sistematicamente calpestata attraverso dichiarazioni pubbliche e narrazioni mediatiche di stampo colpevolista, che anticipano il giudizio e trasformano l’indagine in una condanna, in aperto contrasto con l’articolo 27 della Costituzione, con il diritto europeo e con i principi del giusto processo.
L’utilizzo di informazioni di origine meramente intelligence come fondamento di procedimenti penali interni rappresenta un pericoloso slittamento verso un diritto penale del nemico, in cui categorie e strumenti propri della guerra vengono trasferiti nella giustizia ordinaria, con effetti devastanti sui diritti fondamentali.
Armando Bergamo, [13/01/2026 13:26]
Denunciamo infine il rischio concreto di una criminalizzazione indiretta di un’intera comunità, colpita non per fatti penalmente accertati, ma per legami culturali, religiosi e solidaristici con una popolazione coinvolta in un conflitto armato.
La cooperazione penale internazionale non può trasformarsi in un canale di legittimazione di narrazioni di intelligence prodotte da una parte in guerra, né essere piegata a finalità politiche o militari. In assenza di un controllo giudiziario effettivo, indipendente e trasparente sull’origine e sull’affidabilità delle informazioni trasmesse, ogni loro utilizzo in sede penale è giuridicamente fragile e democraticamente pericoloso.
Le difese continueranno a opporsi, in ogni sede, a questa deriva, ribadendo che la giustizia non può essere selettiva, asimmetrica o subordinata alle logiche del conflitto, e che il diritto penale non è — né deve diventare — un’arma di guerra.
I Difensori
(ordine alfabetico per cognome)
• Nicola Canestrini
• Fausto Gianelli
• Elisa Marino
• Gilberto Pagani
• Pier Poli
• Marina Prosperi
• Nabil Ryah
• Dario Rossi
• Flavio Rossi Albertini
• Giuseppe Sambataro
• Fabio Sommovigo
• Emanuele Tambuscio
• Gianluca Vitale
• Samuele Zucchini
Luigia, [13/01/2026 13:29]
Grazie