Perché l’ergastolo ostativo non è ammissibile
La insistente campagna a difesa dell’ergastolo ostativo, che sta proseguendo anche dopo l’udienza della Corte costituzionale tenutasi il 23 marzo, in vista della decisione finale, è forse già per questo inopportuna: la discussione c’è stata, e la Corte è ormai riunita per decidere. In ogni modo, a fronte della continua riproposizione di argomenti contrari all’accoglimento della questione, vorrei ricordare solo tre punti essenziali e irrinunciabili.
Primo: si dimentica che non si tratta di giustificare un aggravamento di pena, ma di legittimare una pena (l’ergastolo) di per sé incostituzionale, perché esclude ogni possibilità di darvi fine. Il “diritto alla speranza” nella liberazione non può essere negato a nessuno.
Secondo: non vale dire che la possibilità di porre fine alla detenzione c’è sempre, perché dipende dalla libera scelta del condannato di collaborare attivamente con la giustizia, quando ciò è ancora possibile. In realtà la collaborazione in questo modo non è più una libera scelta, se è il solo modo per ottenere la liberazione. Il reo ha l’obbligo di sottostare alla pena legale stabilita (che non può essere perpetua), e di abbandonare i vincoli di partecipazione e di obbedienza all’associazione criminale, ma non può essere obbligato ad accusare né altri né sé stesso per esercitare i propri diritti.
Terzo: supporre che i vincoli di appartenenza all’associazione criminale siano necessariamente perpetui, e che quindi solo una “rottura” pubblicamente compiuta con la scelta di collaborare con la giustizia possa far guadagnare la liberazione, contraddice la natura e la dignità dell’essere umano.
Vuol dire considerare il condannato un soggetto incapace di esercitare la propria libertà secondo le leggi comuni a tutti, non accusando altri (o sé stesso) di reati, ma recidendo i legami di dipendenza dall’associazione criminale in vista del recupero sociale cui la pena, per Costituzione, deve tendere.
Questi sono principi fondamentali di un diritto penale conforme alla Costituzione: non c’è e non ci può essere eccezione, nemmeno in nome di una pretesa singolarità della società italiana e del suo diritto penale. Se si crede nell’essere umano, nella sua libertà e nella sua dignità, non si può ammettere né la pena di morte, né una pena senza fine come l’ergastolo ostativo.
Valerio Onida
da Corriere della Sera